Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

di Fabio Pace | 15 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

Un consulente contesta l’attribuzione di rilievo, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, non alle dotazioni di personale e capitale a lui facenti capo (sostanzialmente nulle), ma al personale e alle strutture organizzative riferibili alla società committente dei servizi, da cui traeva tutti i compensi professionali.
Perché un lavoratore autonomo sia soggetto a IRAP, è necessario non solo che sia inserito in un’autonoma organizzazione, ma che ne sia anche titolare e, dunque, responsabile (Cass. 16 giugno 2022, n. 19397).
Nella specie, il consulente, pur essendo lavoratore autonomo, non occupava collaboratori alle proprie dipendenze e non disponeva di una propria organizzazione, ma era inserito stabilmente in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, cioè, la società di consulenza, unica responsabile organizzativa.
Né rileva che il consulente si avvalesse di tale organizzazione, in quanto ciò che rileva, ai fini dell'assoggettabilità a IRAP, è che il contribuente sia il titolare e il responsabile di tale organizzazione. Non essendo il consulente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti, non avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione di tale personale, al di là delle singole e specifiche direttive impartite nell'ambito del singolo incarico di revisione svolto (Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).
Non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte in una struttura da altri organizzata (Cass. 13 giugno 2012, n. 9692).
L'esercizio di un'attività professionale nell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza l'autonoma organizzazione (Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugno 2022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140; Cass. 25 luglio 2023, n. 22266; 5 maggio 2023, n. 11924).
Irrilevante è il fatto che il contribuente detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della società: infatti, la titolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazione fa comunque capo a un soggetto diverso (Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il consulente non è soggetto a IRAP perché non è titolare e responsabile di un'organizzazione autonoma, ma lavora all'interno di un'altra organizzazione.