Si contesta la violazione dei principi in tema di deducibilità dei costi sostenuti per spese di rappresentanza, qualora difettino del requisito di inerenza rispetto all'attività aziendale.
L’Ufficio sostiene che le spese sostenute per viaggi all'estero possono essere ammesse in deduzione come spese di rappresentanza dove vi sia una concreta ed effettiva organizzazione di attività promozionali del prodotto o del servizio reso dall'azienda (D.M. 19 novembre 2008).
L'onere della prova dei presupposti di costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, compresa la loro inerenza e diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente. Inoltre, poiché nei poteri dell'A.F. in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente ha ad oggetto anche la loro congruità (Cass. V, sent. 26 aprile 2017, n. 10269).
L'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass. V, sent. 21 novembre 2019, n. 30366).
Nella specie, le spese ritenute indeducibili dall'Ufficio sono state sostenute dalla società per organizzare un viaggio turistico, con la partecipazione di coniugi e figli sia dei propri rappresentanti, sia di alcuni clienti. Mancando le scritture contabili a sostegno dell'organizzazione di attività promozionali del brand aziendale in occasione del viaggio, non può operare la presunzione che include i viaggi fra le spese di rappresentanza deducibili, esclusa la quale è violato il riparto probatorio fra Fisco e contribuente.
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