Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

di Fabio Pace | 15 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 novembre 2024, n. 727

Si eccepisce l'applicabilità del termine di accertamento ridotto per i contribuenti soggetti agli studi di settore e che abbiano dichiarato ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli standards.
Nell’accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza, di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del D.L. n. 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, sicché non è applicabile quando, anche dopo lo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.
I ricorrenti osservano di avere depositato lo studio di settore, che presenta dati coerenti con l'andamento dell'attività imprenditoriale e che l'A.F. non avrebbe potuto riaprire i termini in base a contestazioni successive al loro concreto spirare. In realtà, la norma consente l'abbreviazione dei termini solo se l'esposizione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore è stata fedele. Ciò significa che, in caso di esposizione infedele, l’abbreviazione non può essere concessa: nella specie, è contestata l'esposizione di costi fittizi, in quanto conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Né può dirsi che si tratti di contestazione a posteriori, a termini scaduti, dato che la sussistenza di una dichiarazione infedele preclude fin dall'inizio la concessione del beneficio. Inoltre, l'esposizione di costi non effettivamente sostenuti integra l'obbligo di denuncia ex art. 331  c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, con conseguente inapplicabilità dell'abbreviazione dei termini anche per questa concorrente ragione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine di accertamento ridotto non si applica se i dati forniti sono infedeli, anche se il termine è scaduto.