Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 ottobre 2024, n. 721

di Fabio Pace | 4 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 4 ottobre 2024, n. 721

L’Ufficio ritiene che, poiché la società era irreperibile all'indirizzo indicato nel Registro imprese, la notifica della cartella si era perfezionata decorso l'ottavo giorno dal deposito dell'atto presso la casa comunale.
Il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di notificare atti impositivi secondo le modalità previste, per gli irreperibili assoluti, dall'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune in cui aveva il domicilio fiscale (Cass. 3 aprile 2024, n. 8823).
Nella specie, l'irreperibilità della società è stata verificata dall'agente notificatore a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal Registro delle imprese. Tale constatazione è sufficiente ai fini dell'attivazione della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato con l'istituzione e l'aggiornamento del Registro imprese comporta una forma di autoresponsabilità delle società circa i dati inseriti in tale Registro, anche nei confronti di terzi. Quindi, l’indicazione della sede legale nel Registro imprese è funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi e l'agente notificatore può fare affidamento sulle risultanze del Registro imprese e ritenere la società irreperibile, una volta che non si trovi presso la sede legale risultante da tale Registro.
La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti di diritto processuale; il rinvio disposto dall'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 602/1973 (notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (notifica dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notifica della cartella, l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica della cartella si perfeziona dopo l'ottavo giorno dal deposito dell'atto alla casa comunale se la società è irreperibile all'indirizzo indicato nel Registro imprese.