Secondo l'Agenzia, la documentazione prodotta solo in giudizio non avrebbe potuto essere utilizzata e, comunque, non vi sarebbe prova della contabilizzazione delle fatture. Il giudice avrebbe riconosciuto dei costi che non presentavano alcun margine di certezza.
In relazione alla tardiva esibizione di fatture, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; se l'A.F. nega o contesta tale pur tardiva produzione, il contribuente, per rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973, e all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata di non avere potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.
Nell’accertamento dell'IVA, l'art. 52, comma quinto, del D.P.R. n. 633/1972, che esclude la possibilità di considerare a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti (libri, scritture, registri, ecc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli o perché ha dichiarato di non possederli, o perché li ha comunque sottratti al controllo, costituisce norma facente eccezione a regole generali, che non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e deve essere interpretata, in coerenza e alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti e, quindi, nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente stesso deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di fare fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino solo in seguito nel corso di giudizio.
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