Secondo l’Agenzia, il curatore dell’eredità giacente è responsabile rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata.
Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ex artt. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346/1990, a presentare la dichiarazione di successione, è tenuto, ex art. 36, commi 3 e 4, dello stesso decreto, anche al pagamento del relativo tributo, seppure nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15 luglio 2009, n. 16428). Egli non ne risponde con le proprie personali sostanze, essendo tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio dell’eredità giacente, sui quali cade la responsabilità patrimoniale (Cass., 15 luglio 2009, n. 16428). Ciò vale anche per le imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione.
L’adempimento dichiarativo (art. 28) si lega necessariamente all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36). Inoltre, per il curatore dell’eredità giacente è espressamente previsto l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 c.c.) al pagamento dei debiti ereditari, di cui è nel possesso.
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