Si ritiene che il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo fosse assoggettabile al contributo unificato dovuto per i giudizi amministrativi con rito sommario.
L'art. 13, comma 6-bis, lett. d), del D.P.R. n. 115/2002, il quale collega la corresponsione del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai TAR e al Consiglio di Stato in misura variabile per scaglioni di valore alle sole controversie previste dall'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., non può trovare applicazione ai ricorsi introduttivi di giudizi amministrativi sui provvedimenti concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni in uso di beni demaniali, rientrando questi ultimi nella previsione residuale della lett. e) del citato comma 6-bis, con il conseguente assoggettamento al contributo unificato in misura fissa; né rileva, a tale fine, che il giudice amministrativo abbia erroneamente celebrato il processo dinanzi a sé con il rito abbreviato, essendo connessa la speciale disciplina del contributo unificato alla sola trattazione della materia dell'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
L'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., si estende anche alle controversie relative ai provvedimenti concernenti le concessioni di servizi pubblici (Cons. St., Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 22).
In base all’art. 119, comma 1 , lett. a), del D.Lgs. n. 104/2010, nell'ambito dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, caratterizzati dall'essere costitutivi di incarichi di natura passiva, non rientra il provvedimento di esclusione dalla procedura di assegnazione di una concessione di un bene demaniale, quale la cava per l'estrazione di marmo, che attiene a un contratto di natura attiva, dal quale la P.A. ha un'entrata per la concessione dello sfruttamento di un bene e non ha alcuna componente inerente all’esecuzione di lavori, servizi, forniture caratteristiche di contratti di natura passiva, così che, quantunque la controversia sia stata trattata con rito abbreviato, ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. n. 115/2002, il contributo dovuto è di euro 650 e non di euro 6.000.
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