Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

di Fabio Pace | 25 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

Un contribuente ritiene che la propria attività svolta per una società di cui è socio non fosse soggetta a IRAP, in quanto per quest’ultima il compenso era deducibile ai fini IRAP.
La deducibilità, da parte della società, dalla base imponibile IRAP di qualsiasi addebito proveniente da altri lavoratori autonomi che ben potrebbero non essere assoggettati a IRAP non rappresenta un'anomalia, essendo connaturata alla natura dell'imposta, che non ha natura indiretta sul valore aggiunto su qualsiasi fase della produzione del valore, ma di tributo che grava sui proventi prodotti da entità organizzate in termini di capitale o lavoro, e quindi, in questo caso, sulla società di revisione.
L'esercizio di un'attività professionale nell'ambito di un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che tale struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per attività svolte in una struttura da altri organizzata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente ritiene che il compenso per l'attività svolta per una società non fosse soggetto a IRAP, ma la deducibilità dipende dalla natura dell'imposta.