Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

di Fabio Pace | 25 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

Secondo l'Agenzia è errato qualificare i contratti all'origine dell'accertamento quali mere cessioni di beni, trattandosi di prestazioni di servizi o comunque contratti con causa mista nei quali sarebbe prevalente la prestazione di facere, incidendo sull’imputazione dei ricavi.
Ai fini della differenziazione tra vendita e appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. 12 marzo 2018, n. 5935).
Circa il contratto avente a oggetto la costruzione e installazione di un impianto, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l'attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, va riconosciuta non solo quando tale impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, circa il compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, così da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell'art. 1497 c.c. (Cass., ss. uu., 17 febbraio 1983, n. 1196). 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia afferma che i contratti di accertamento non sono solo cessioni di beni ma anche prestazioni di servizi, con implicazioni sull'imputazione dei ricavi. La distinzione tra vendita e appalto dipende dalla prevalenza del lavoro sulla materia.