Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

di Fabio Pace | 25 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

Si discute dei rilievi effettuati in base a indagini bancarie, in quanto, pur avendo il giudice ritenuto la sussistenza di operazioni extracontabili, ha rideterminato nella misura di un terzo i ricavi non contabilizzati.
Circa le imposte dirette, per superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - in virtù della quale i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa - non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass., Sez. 5, sent. 11 marzo 2015, n. 4829).
Quanto all'accertamento dell'imposizione indiretta, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti, che addebiti, si presumono, ai sensi de gli artt. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, e 51, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono a operazioni imponibili (Cass., Sez. 5, sent. 30 dicembre 2015, n. 26111; Cass., Sez. 5, sent. 29 luglio 2016, n. 15857).
Per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili (Cass. sent. n. 15857 del 2016 cit.; Cass. sent. n. 4829 del 2015 cit.), non potendo operare una riduzione forfetaria a un terzo per il semplice fatto che le indagini bancarie hanno interessato anche conti correnti intestati a due familiari del contribuente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo discute le implicazioni delle indagini bancarie sulla determinazione dei ricavi non contabilizzati e l'onere della prova per il contribuente.