Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 723

di Fabio Pace | 18 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 723

Un contribuente deduce che l'accertamento con adesione si perfeziona solo con il pagamento della somma concordata, così che, in assenza di tale adempimento, l'originario avviso resta efficace e impugnabile.
Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'A.F. e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma, qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario.
La sospensione di 90 giorni del termine per impugnare (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997), prevista se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, insieme alla previsione che l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza, fa ritenere che la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e l'impugnazione dell'avviso di accertamento sono alternativi e, dunque, incompatibili.
L'impugnazione dell'atto impositivo dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione spazza via il procedimento in itinere (importa, cioè, rinuncia all'istanza); non comporta rinuncia all'istanza quando il procedimento che da essa origina si conclude con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
Il versamento degli importi dovuti in base all'atto di accertamento con adesione rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell'interesse della sola A.F.; il rapporto d'imposta tra A.F. e contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma, se il contribuente che l'ha sottoscritto non versa nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento concordato. L'impugnazione dell'atto impositivo dopo l'accertamento è incompatibile. Il versamento è un adempimento unilaterale.