Un contribuente contesta la validità di un avviso sottoscritto da un delegato del Capo dell'Ufficio.
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico, senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, così che, nell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di tale delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. V, 4 maggio 2023, n. 11765; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27972; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26398; Cass., 13 novembre 2020, n. 25711; Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850).
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