Un contribuente segnala l'errore materiale contenuto nell’ordinanza, dove non provvede alla distrazione delle spese in favore del difensore.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre a essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c.- che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Cassazione (Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, n. 12545, n. 12729 e n. 12739; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082).
All'esito della novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell'art. 380-bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all'art. 380-bis.1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287ss. c.p.c;
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