Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

di Fabio Pace | 11 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, allegando e documentando di avere raggiunto un accordo con la controricorrente sull'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). In assenza di tali formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venire meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
L'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, sent. 17 luglio 2023, n. 20621). La ratio di tale disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce a escludere che il meccanismo previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorrente ha rinunciato al giudizio, raggiungendo un accordo con la controricorrente. La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte.