Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

di Fabio Pace | 11 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

La CTR non ha rilevato che l'appello erariale era inammissibile, essendosi l'Ufficio limitato a riportare le motivazioni dell'avviso di accertamento e il contenuto di quanto asserito nel primo grado del giudizio.
Nel processo tributario l’inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 15 gennaio 2019, n. 707). Quindi, non si ravvisano violazioni dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, se l'atto di appello, benché formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21 luglio 2020, n. 15519).
Anche la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) o della legittimità dell'accertamento (per l'A.F.), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppure per implicito, in termini inequivoci (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32954), stante il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario, non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32838; Cass. 23 novembre 2018, n. 30525; Cass. 22 gennaio 2016, n. 1200).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La CTR ha confermato l'ammissibilità dell'appello erariale, consentendo il sindacato sul merito dell'impugnazione in conformità alle disposizioni eccezionali del D.Lgs. n. 546/1992.