Si contesta la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza totale in primo grado, in secondo grado e davanti al giudice di legittimità.
L'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 - nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. n. 156/2015- deve essere interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tenere conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
Le motivazioni sulle ragioni, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, vanno esplicitate (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4764; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26987; Cass. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).
Le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312; Cass. 24 gennaio 2022, n. 1950).
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312).
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