Un'associazione sportiva dilettantistica contesta il recupero dell'IVA sulle prestazioni di pubblicità e altre elencate, ancorché l'attività di sponsoring gestita dall’associazione fosse esente da IVA.
L'esenzione IVA di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991, continua a essere applicabile alle organizzazioni di volontariato non aventi, a partire dall'anno d’imposta 2009, per effetto dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 185/2008, i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative di cui al D.Lgs. n. 460/1997, previste per le ONLUS di diritto (Cass., 23 dicembre 2022, n. 37626).
L'esenzione IVA di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991, trova un limite nell'art. 5 della legge n. 266/1991, il quale prevede che sono fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato, tra l'altro, le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (Cass., Sez. 5, sent. 22 gennaio 2014, n. 1254). Tale previsione, a sua volta, va coordinata con l'art. 4, p. g) della legge provinciale n. 11/1993, che ha allargato le fonti di finanziamento delle associazioni di volontariato per la provincia autonoma di Bolzano alle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.
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