Si eccepisce che, alla data del contratto di acquisto dell'immobile, era stata dimostrata la sussistenza di un’iniziale attività di restauro e risanamento conservativo, avendo la cedente già avviato il cantiere.
Lo speciale regime di esenzione dall'IVA previsto dall'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, è applicabile alle cessioni di fabbricati, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o dalle imprese che abbiano eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, primo comma, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/1978, qualora al momento della vendita, tali lavori non siano completati; pertanto, in caso di trasferimento di immobile, per il quale i lavori non siano stati completati dal cedente, l'atto resta assoggettato all'imposta di registro.
Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
Il criterio utilizzato dall'art. 10, primo comma, n. 8-ter), cit., per escludere il regime di esenzione IVA, è quello della data di ultimazione dei lavori di costruzione-ristrutturazione degli immobili, individuando, come imponibili ai fini IVA, quelli ceduti entro 4 anni da tale data (Cass. 23 novembre 2011, n. 24681).
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