Una società sostiene la facoltà di attendere la notifica dell'atto confermativo, senza incorrere nella definitività derivante dalla mancata impugnazione dell'atto confermato, eccependo l'effettivo interesse ad agire.
L'art. 2-quater, comma 1-quinquies , del D.L. n. 564/1994, nel consentire che l'avviso di pagamento ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (nella versione risultante dall'art. 1, lett. q, del D.Lgs. n. 48/2010), sospeso dall'A.F. ai sensi dell'art. 2-quater, comma 1-bis , del D.L. n. 564/1994, possa essere impugnato insieme all'atto modificativo o confermativo successivamente adottato dall'A.F., concede al contribuente una facoltà, che non esclude di per sé l'interesse a impugnare, in via immediata, l'atto sospeso.
L'avviso di pagamento di accise ex art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 è autonomamente impugnabile, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di atto accertativo-impositivo del tributo, idoneo a esprimere tale funzione, in quanto contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale (Cass. 27 agosto 2009, n. 18731; Cass., 1° febbraio 2019, n. 3049). Tale avviso di pagamento non costituisce mero invito bonario, ma un atto impositivo e autoritativo, recante l'intimazione ad adempiere a pena di atti esecutivi.
La cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse tutelato, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse solo processuale al suo annullamento. Se, poi, l'atto impugnato viene meno per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'Erario di annullare, in autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa" (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098). L’annullamento in autotutela dell'atto impositivo non comporta carenza di interesse ad agire del contribuente nel giudizio instaurato in esito al ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma un'ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati