Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

di Fabio Pace | 13 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

L'A.F. deduce che la mancata opzione per la sospensione dei versamenti per i residenti nei Comuni del cratere sismico, indicando assenza di difficoltà economica, comporta la non spettanza del corrispondente rimborso.
L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019, deve essere inteso nel senso che dello sconto fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni compresi nel cratere sismico individuato dagli Allegati al D.L. n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e13, del D.L. n. 189/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del D.L. n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge.
I contribuenti del cratere sismico potevano scegliere se accumulare debiti nei confronti dell'Erario o continuare regolarmente a onorare i propri debiti. In ogni caso, non può sostenersi che chi ha versato regolarmente possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito a chi aveva scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% del dovuto: una lettura restrittiva sarebbe discriminatoria.
L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019, ha lasciato implicitamente impregiudicato, per chi scelse di pagare i debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto definitivamente dovuto se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione. Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. n. 189/2016, che nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi dispone che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Si tratta di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31 dicembre 2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La mancata sospensione dei versamenti per i residenti nei Comuni del cratere sismico comporta il non spettanza del rimborso. L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019 garantisce il diritto al rimborso per coloro che hanno versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge.