Si discute se una cartella ipotecaria al portatore, in quanto immediatamente trasferibile a terzi, sia assimilabile al denaro contante e, quindi, soggetta all'obbligo di denuncia alla frontiera tra Svizzera e Italia, in virtù dell'obbligo di dichiarare il possesso di denaro contante uguale o superiore a euro 10.000.
La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi UE ed extra-UE, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, non rientrando nelle previsioni sanzionatorie espresse di tale norma, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari, o superiore a euro 10.000, e all'invio di denaro contante di tale importo da un Paese all'altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente, non rientrando neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.Lgs. n. 195/2008, e non essendo a tali fattispecie assimilabile per difetto dei requisiti della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell'immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera, cioè delle caratteristiche proprie del contante.
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