Si eccepisce che il riconoscimento della ruralità non possa essere precluso dalla classificazione catastale del fabbricato in categoria A/8, senza tenere conto della sua destinazione all'esercizio di un'attività agricola.
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione e all'ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione (Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27198), anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità in caso di destinazione ad attività di agriturismo.
La destinazione degli immobili ad attività di agriturismo è sufficiente ad attribuire loro il carattere di costruzione strumentale allo svolgimento dell'attività agricola.
Il legislatore ha inteso ampliare significativamente la nozione di imprenditore agricolo, per rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore soprattutto per le attività connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell'attività agricola, siccome incentrata sul fattore terra, intesa come fattore produttivo, negando, invece la sussistenza dell'impresa agricola, allorché le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e selvicoltura (Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2010, n. 24995; Cass., Sez. 1, 8 agosto 2016, n. 16614; Cass., Sez. 6-2, 10 novembre 2016, n. 22978; Cass., Sez. 1, 16 gennaio 2018, n. 831).
Il novellato art. 2135 c.c., richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha compreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma solo un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno (Cass., Sez. Lav., 7 marzo 2018, n. 5391).
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