Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

di Fabio Pace | 13 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

Un contribuente eccepisce la nullità delle cartelle per intervenuta decadenza dell'azione di accertamento, non potendosi applicare il raddoppio dei termini in caso di solidarietà tributaria dipendente.
In presenza dei presupposti per la denuncia penale in ragione di una fattispecie di reato, il raddoppio del termine decadenziale non può automaticamente operare nei confronti del coobbligato solidale.
Il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
Poiché l'operare del raddoppio del termine di accertamento dipende indissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevante, il principio può operare solo in relazione all'accertamento a carico del contribuente e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale. Una diversa interpretazione contrasterebbe con il divieto di analogia, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25 Cost. Il coobbligato è destinatario di autonome cartelle di pagamento, di un autonomo atto di iscrizione a ruolo e, dunque, è attinto dall'A.F. in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.
Quanto al processo tributario, il condebitore solidale non può contestare in sede di impugnazione della cartella di pagamento l'operatività o meno del raddoppio dei termini, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente eccepisce la nullità delle cartelle per intervenuta decadenza dell'azione di accertamento, non applicabile il raddoppio dei termini in caso di solidarietà tributaria dipendente.