Si discute se l'Ufficio possa rideterminare induttivamente il reddito d'impresa in base ai dati raccolti, ricorrendo a presunzioni semplici, in caso di mancata produzione di libro inventari e distinta delle rimanenze.
L'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 prescrive che l'inventario, oltre agli elementi richiesti dal codice civile o da leggi speciali, deve specificare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ogni gruppo; in mancanza di tali allegazioni, le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario dovranno essere tenute a disposizione dell'Ufficio (Cass. sent. 31 marzo 2017, n. 8431).
La verifica dei maggiori ricavi non dichiarati, pur dovendo essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto, fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, del D.P.R. n. 600/1973, in base ai dati o notizie conosciuti dall'A.F., se vi è omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tale caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e, dunque, alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. ord. 29 marzo 2021, n. 8698). L'omissione delle scritture ausiliarie di magazzino, impedendo la corretta analisi dei contenuti dell'inventario, influisce sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina, perciò, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, che è presupposto normativo per il ricorso alla modalità induttiva dell'accertamento (Cass. ord. 10 luglio 2015, n. 14501; Cass. sent. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. sent. 19 luglio 2006, n. 16499; Cass. sent. 18 settembre 2003, n. 13816).
Nella specie, la società non ha prodotto, come richiesto, il libro degli inventari né la distinta delle rimanenze, la cui tenuta è obbligatoria ex artt. 13-15 del D.P.R. n. 600/1973. L'A.F., in mancanza di tali scritture contabili, ha valorizzato altri dati raccolti. In particolare, a fronte di un importo considerevole di acquisti e di un'esigua indicazione di vendite, ha recuperato il valore di quanto acquistato, non trovandolo né nel venduto né tra le rimanenze, quindi presumendo sia stato alienato in nero.
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