L’Agenzia deduce errore di fatto per omessa considerazione che la continuità soggettiva tra società era evincibile dalla denuncia di variazione di domicilio, presente nel fascicolo d'ufficio, con cui la società aveva dato atto delle vicende successorie che l'avevano coinvolta, indicando il nuovo domicilio per il giudizio.
E’ inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro parvenza di allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e incontrovertibilmente alla luce delle risultanze di causa, censuri, ex artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4), c.p.c.c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.c.p.c. (Cass., Sez. L, ord. 12 ottobre 2022, n. 29750).
Nella revocazione delle sentenze di Cassazione, l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o affermare (Cass., Sez. 2, sent. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass., Sez. 6-5, ord. 31 agosto 2017, n. 20635; Sez. 1, sent. 14 agosto 2020, n. 17179; Sez. 3, sent. 29 marzo 2022, n. 10040).
Non sostanzia errore revocatorio l'omessa considerazione, nella sentenza di Cassazione, di documenti entrati, invece, a fare parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (Cass., Sez. 1, sent. 23 maggio 2006, n. 12154).
L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c.c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36823; Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820).
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