Si eccepisce che l'agente della riscossione non ha prodotto la procura notarile, in forza della quale al Direttore generale, quale rappresentante volontario, è stata conferita dal Presidente, siccome legale rappresentante, la rappresentanza sostanziale dell’ente di riscossione.
Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto solo a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. 2, sent. 27 febbraio 2017, n. 4924; Cass., Sez. 3, ord. 18 gennaio 2022, n. 1334).
In particolare, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale o un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., Sez. 1, sent. 20 ottobre 2021, n. 29244; Cass., Sez. 1, ord. 16 marzo 2023, n. 7589).
Tuttavia, nella specie, essendo stata la relativa eccezione sollevata per la prima volta con la memoria illustrativa, cui ha fatto seguito l'adunanza camerale non partecipata, occorrerebbe concedere un termine al controricorrente per l’eventuale produzione della procura notarile enunciata. Occorre, pertanto, verificare se, all'esito della valutazione dei motivi, tale concessione sia necessaria.
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