La questione verte sul compenso attribuito agli amministratori per consulenze rese in favore della società.
Ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, è l'assemblea ordinaria che, ex art. 2364, primo comma, n. 3), c.c., determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto.
La violazione dell'art. 2389 c.c., sul piano civilistico, dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall'art. 1423 c.c., non è suscettibile di convalida, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente (Sez. Unite 29 agosto 2008, n. 21933).
Sono perciò indeducibili i compensi corrisposti in favore degli amministratori in difetto di una preventiva delibera da parte dell'assemblea dei soci (Cass. sent. 19 luglio 2013, n. 17673).
La corresponsione periodica dei compensi, la circostanza che sussistano altri contratti contenenti una tipologia di consulenza più specifica e dunque che siano stati utilizzati due pesi e due misure non configura prova della dissimulazione dei contratti e non ne inficia la natura, essendo necessari elementi puntuali e univoci, tali da configurare presunzione grave, precisa e concordante, per fare assumere diversa configurazione alla natura dei contratti rispetto a quella qualificata e stipulata dalle parti.
Per la deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto o in una delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea, in composizione totalitaria e convocata solo per l'approvazione del bilancio, abbia discusso e approvato tale proposta.
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