Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

di Fabio Pace | 30 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

Si assume illegittima esclusione degli effetti correlati all’apposta annotazione di ruralità, senza considerare che la stessa era sufficiente al riconoscimento della ruralità.
In tema di fabbricati rurali e in ragione della sequenza normativa costituita dall'art. 7, commi 2-bis2-ter e 2-quater, del D.L. n. 70/2011, dall'art. 13, commi 14 e 14-bis, del D.L. n. 201/2011, e dal D.M. 26 luglio 2012, gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità, così come previsti dall’art. 2, comma 5-ter , del D.L. n. 102/2013, presuppongono l'apposizione di una specifica annotazione in atti, che costituisce l'unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un tale effetto a una variazione del classamento catastale.
La domanda di variazione, presentata dall'interessato con autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento di ruralità, a tale fine essendo necessaria l'annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità prevista dall'art. 1, comma 2, del D.M. 26 luglio 2012, cit. (Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617).
Per le unità immobiliari in categoria D/10 - che non fossero già censibili in tale categoria - era sufficiente l'annotazione specifica, che - anche nell’inversa ipotesi di un provvedimento motivato di diniego dei requisiti di ruralità - definiva il procedimento in questione e integrava il requisito, oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale, utile ai fini del riconoscimento della ruralità (Cass., 13 maggio 2024, n. 13110).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il riconoscimento della ruralità richiede un'annotazione specifica in atti, non solo un'autocertificazione, secondo la sequenza normativa del D.L. n. 70/2011 e successive disposizioni.