Si contesta il riconoscimento dell'ammortamento in relazione a spese effettuate su un immobile di cui non è provata la proprietà.
In tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili, purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi.
I costi concernenti la realizzazione o l'acquisto di un bene sono ammortizzabili quando il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore (art. 102, comma 1, del TUIR, dove si parla di esercizio di entrata), con conseguente iscrizione del bene nello stato patrimoniale. Ciò implica l'acquisizione del bene in termini di proprietà o altro diritto reale di godimento (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24779) o anche di leasing, comportando tale contratto l'acquisto differito della proprietà del bene.
Peraltro, il bene ammortizzabile è un bene consumabile, nel senso che è soggetto a deterioramento in considerazione dell'uso, sicché non sono ammortizzabili i terreni, ma solo i fabbricati che insistono sugli stessi (Cass. 6 maggio 2015, n. 9068; Cass. 5 dicembre 2019, n. 31781; Cass. 26 settembre 2018, n. 22932).
Pertanto, i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione, ricorrendone le condizioni di legge (Cass. 27 settembre 2018, n. 23278; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1788; Cass. 17 giugno 2011, n. 13327).
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