Si ritiene che la garanzia offerta dal terzo datore di ipoteca vada considerata quale atto compiuto nell'interesse dello Stato, posto che la costituzione di ipoteca in favore dell'agente della riscossione accedeva a una transazione fiscale perfezionatasi tra il debitore e l'Agenzia delle entrate.
In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione e in relazione a una transazione fiscale non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, in quanto tale esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, deve essere riferita solo allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento e di riscossione dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
Per l'esenzione d’imposta prevista per l’agente della riscossione con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche, è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione (Cass. 4 maggio 2022, n. 14043).
L'iscrizione di ipoteca, su provvedimento del giudice, comporta la prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria che andrà recuperata, nei confronti del debitore contro il quale è stata iscritta l'ipoteca, sempre che non risulti, in esito al giudizio sulla misura cautelare o sulla stessa pretesa impositiva, il difetto di uno dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27226; Cass. 8 gennaio 2024, n. 501).
Nel caso di iscrizioni di ipoteca nell'interesse dello Stato, permane la soggettività passiva dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca; l'esclusione dall'imposta delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 347/1990, incontra un doppio limite, costituito dall'art. 16, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta (salvo il recupero nei confronti del debitore) quale misura cautelativa a favore dello Stato, e dall'art. 11, che include tra i soggetti passivi dell'imposta ipotecaria i soggetti contro i quali sia stata iscritta ipoteca (Cass. 7 aprile 2006, n. 8270).
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