Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

di Fabio Pace | 30 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

Si ritiene che la garanzia offerta dal terzo datore di ipoteca vada considerata quale atto compiuto nell'interesse dello Stato, posto che la costituzione di ipoteca in favore dell'agente della riscossione accedeva a una transazione fiscale perfezionatasi tra il debitore e l'Agenzia delle entrate.
In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione e in relazione a una transazione fiscale non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, in quanto tale esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, deve essere riferita solo allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento e di riscossione dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
Per l'esenzione d’imposta prevista per l’agente della riscossione con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche, è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione (Cass. 4 maggio 2022, n. 14043).
L'iscrizione di ipoteca, su provvedimento del giudice, comporta la prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria che andrà recuperata, nei confronti del debitore contro il quale è stata iscritta l'ipoteca, sempre che non risulti, in esito al giudizio sulla misura cautelare o sulla stessa pretesa impositiva, il difetto di uno dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27226; Cass. 8 gennaio 2024, n. 501).
Nel caso di iscrizioni di ipoteca nell'interesse dello Stato, permane la soggettività passiva dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca; l'esclusione dall'imposta delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 347/1990, incontra un doppio limite, costituito dall'art. 16, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta (salvo il recupero nei confronti del debitore) quale misura cautelativa a favore dello Stato, e dall'art. 11, che include tra i soggetti passivi dell'imposta ipotecaria i soggetti contro i quali sia stata iscritta ipoteca (Cass. 7 aprile 2006, n. 8270).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La garanzia offerta dal terzo datore di ipoteca non è esente dall'imposta, anche se compiuta nell'interesse dello Stato. La prenotazione a debito dell'imposta è necessaria.