Si discute se, in caso di legittimazione del consumatore finale di energia elettrica ad agire nei confronti del fornitore per il rimborso, operi il termine di decadenza biennale o quello di prescrizione ordinario.
Il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica - ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto UE e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore sia eccessivamente difficoltosa - ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, soggetta a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.
Si è negata la legittimazione attiva al consumatore finale all'azione di rimborso proposta nei confronti dell'Ufficio e, in particolare, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Decisivo è stato il rilievo dell'assenza del rapporto d’imposta tra consumatore finale e Agenzia delle Dogane, essendo l'addizionale (al pari dell'accisa) imposta monofase e non plurifase, la cui mera facoltatività della rivalsa degrada l'imposta versata dal consumatore al fornitore a mera componente del corrispettivo contrattuale (Cass., Sez. V, 23 agosto 2023, n. 25151), ciò a corollario dell'estraneità del consumatore finale al rapporto d’imposta (Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200; Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15199; Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 20018).
Da ciò discende l'azione di indebito oggettivo da parte del consumatore finale nei confronti del fornitore in caso di cumulo di un’imposta indebita al corrispettivo contrattuale del servizio reso dal fornitore. Nel qual caso, ove per la condizione soggettiva del fornitore non sia possibile ottenere il rimborso dal fornitore o, comunque, il rimborso appaia eccessivamente gravoso, insorge l'azione diretta del consumatore finale nei confronti di ADM, ove il consumatore dimostri questa condizione soggettiva del fornitore. L'azione nei confronti di ADM è esperibile in alternativa all'azione per risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., Sez. V, 23 agosto 2023, n. 25149; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609; Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29980).
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