L'Agenzia sostiene che l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari consente di presumere, fino a prova contraria, che l'iscritto svolga attività finanziaria, con obbligo di adempiere alle comunicazioni prescritte.
L'obbligo di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di rapporti finanziari e di operazioni compiute al di fuori di rapporti continuativi, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti coinvolti, sussiste solo in caso di effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, da cui può trarsi una mera presunzione di svolgimento di tale attività, che può essere vinta da idonea prova contraria.
La mera iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, a cui non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività, con instaurazione di rapporti finanziari continuativi o reale effettuazione di operazioni compiute anche al di fuori di tali rapporti, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di segnalazione, dal momento che l'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, non contempla un obbligo di comunicazione negativa all'Anagrafe tributaria, la cui violazione sia sanzionabile ex art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
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