Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 agosto 2024, n. 714

di Fabio Pace | 2 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 2 agosto 2024, n. 714

Si ritiene errato il riscontro di un'ipotesi di abuso del diritto in un caso di contratto di mandato a vendere senza rappresentanza con trasferimento di immobile.
In tema di benefici fiscali prima casa, in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 c.c., integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 c.c. e il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione.
Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine dell'esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto a imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, il quale è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, di cui è intestatario solo formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo o, se il mandato non può essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante (Cass. sent. 30 aprile 2019, n. 11401; sent. 13 dicembre 2023, n. 34942).
Quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale ed effettivo incremento patrimoniale al beneficiario, resta esclusa la ricorrenza di alcun trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (Cass. 17 luglio 2018, n. 1131Cass. 17 luglio 2018, n. 1131; Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614; Cass. 17 gennaio 2018, n. 975; Cass. 13 giugno 2018, n. 15469; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445 e n. 31446).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il trasferimento fiduciario di un immobile per vendita e l'acquisto di un altro immobile non qualificano per i benefici fiscali della prima casa.