Si denunciano l’inammissibilità dell'originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atto in materia tributaria e l’irricevibilità per tardività del ricorso in riassunzione davanti al giudice tributario.
Nel regime anteriore alle riforme ex legge n. 69/2009, il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della PA e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa; quindi - in caso di pronuncia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - il principio della "translatio iudicii" è inapplicabile.
Non si dubita della natura sostanzialmente giurisdizionale della decisione adottata in seno al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica né dell’applicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio della "translatio iudicii" - introdotto, dapprima su base giurisprudenziale (Cass., S.U., 22 febbraio 2007, n. 4109; Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77) e, poi, dagli artt. 59 della legge n. 69/2009 e11 del D.Lgs. n. 104/2010 - secondo il quale, quando viene declinata la giurisdizione e affermata quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta davanti al giudice incompetente giurisdizionalmente (Cass. S.U. sent. 5 febbraio 2019, n. 3333).
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