Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

di Fabio Pace | 5 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

Si deduce che, per riqualificare l'atto registrato d’ufficio, il giudice non avrebbe potuto considerare la pluralità di operazioni (in tesi) finalizzate alla cessione del ramo d’azienda, rilevando solo gli effetti giuridici del contratto verbale concluso tra le parti, e senza considerare elementi extra-testuali ovvero atti collegati.
La registrazione d’ufficio del contratto verbale di cessione d’azienda, operata ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, è fondata su un autonomo presupposto che, da un lato, rende la disposizione inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti (ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto) a riguardo dell'atto presentato per la registrazione e che, dall'altro, impone una specifica verifica strettamente consequenziale ai dati di presunzione che la stessa disposizione correla al potere di registrazione d’ufficio.
La registrazione d’ufficio presuppone che della cessione d’azienda venga fornita prova (indiretta) fondata sulla presunzione legale (art. 2728 c.c.) data da cambiamenti relativi alla ditta, all'insegna o alla titolarità dell'esercizio dell'impresa nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso) oppure - senza che la stabile permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell'impresa costituisca presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un effettivo trasferimento della titolarità dell'azienda - desunta da indizi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex art. 2729 c.c.), come tali idonei a dimostrare il trasferimento del complesso aziendale anche in caso di continuazione dell'impresa da parte del cessionario in altri locali (Cass., 15 luglio 2022, n. 22327).
Può rientrare nella cessione d’azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all'azienda oggetto di cessione, abbia mantenuto un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività d'impresa, seppure con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere (Cass., 15 luglio 2022, n. 22327, cit.; Cass., 8 maggio 2013, n. 10740).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice non può considerare la pluralità di operazioni nella registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione d’azienda, basata su presunzioni legali e indizi.