Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

di Fabio Pace | 5 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

Si eccepisce nullità degli avvisi di accertamento per decadenza del potere impositivo, ritenendo inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento, in assenza di procedimento penale per i fatti contestati.
Il regime transitorio previsto dalla legge n. 208/2015 per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento opera solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'A.F. entro il termine stabilito - riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 1028/2015 (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620;16 dicembre 2016, n. 26037; 9 agosto 2016, n. 16728).
Il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331  c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 13 settembre 2018, n. 22337; 30 maggio 2016, n. 11171; 2 luglio 2020, n. 13481).
L'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e dal suo adempimento, sicché il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cd. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza e accertando, quindi, se l'A.F. abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate, al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento (Corte cost., sent. 20 luglio 2011, n. 247Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il raddoppio dei termini di accertamento è condizionato dall'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'esito dell'azione penale, secondo le sentenze della Corte.