Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

di Fabio Pace | 5 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 luglio 2024, n. 710

Si chiede se è tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento rispetto al termine decadenziale, considerando che, in caso di notifica con raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che può tenere luogo dell'avviso di spedizione è solo quella timbrata dall'ufficio postale abilitato a spedire le raccomandate.
In tema di notificazione dell'atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico/bolgetta a un ufficio locale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari.
Il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato comporta l’insensibilità, per il primo, delle vicende afferenti alla fase esecutiva della notificazione, sicché, il passaggio consistente nell'inoltro, da parte dell'ufficio locale, della spedizione presa in carico a quello centralizzato rientra nelle dinamiche interne dell'addetto alla notifica che non può riverberare i propri effetti sul notificante.
In materia di notifica di atti di imposizione tributaria e dei suoi effetti sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Pertanto, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, sent. 17 dicembre 2021, n. 40543).
Un conto è la spedizione e il rilascio, a cura dell'ufficio centralizzato, della ricevuta di avvenuta accettazione della spedizione, e un altro conto è la consegna operata dal mittente presso l'ufficio periferico.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rispetto del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento dipende dalla data di consegna del plico all'ufficio postale, non dalla successiva consegna al destinatario.