Una società contesta la sottoposizione degli immobili al pagamento dell'IMU e la mancata sospensione del pagamento, in considerazione della cessazione dell'attività di impresa.
Gli immobili iscritti in catasto, ma non utilizzati (per qualsiasi motivo, anche la mancanza di attività produttiva per cessazione-liquidazione dell'impresa) hanno la rendita catastale.
I presupposti IMU sono l'iscrizione in catasto e il possesso dell'immobile; il valore si determina dalla rendita catastale, moltiplicata per i coefficienti previsti dalla norma. Per l'imposta, è sufficiente l'iscrizione al catasto edilizio degli immobili posseduti (o il possesso di immobili da iscrivere al catasto), non avendo rilevanza l'effettiva abitabilità dell'immobile (o il suo effettivo uso produttivo, quale bene strumentale dell'impresa): presupposto sufficiente per l'assoggettamento a ICI di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (Sez. 5, ord. 3 maggio 2019, n. 11646; Sez. 5, ord. 6 febbraio 2019, n. 3436).
In tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal D.Lgs. n. 270/1999, non beneficia del regime agevolativo (del differimento del pagamento) ex art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, riferito solo agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. 5, ord. 11 luglio 2023, n. 19681; Sez. 5, ord. 15 marzo 2019, n. 7397).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati