Si eccepisce difetto di rappresentanza sostanziale in secondo grado dell’ente di riscossione, per non avere l'agente prodotto né la procura del direttore generale al difensore legale costituito.
Nel processo civile, l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. È, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata tempestivamente nei motivi d’appello (Cass., Sez. 3, sent. 12 gennaio 2006, n. 403; Cass., Sez. L, sent. 4 aprile 2008, n. 8806; Cass., Sez. 6-3, ord. 3 settembre 2013, n. 20180). Nel giudizio di cassazione è anche precluso sollevare per la prima volta tale questione con memoria illustrativa. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere di immediata difesa; pertanto, solo ove la contestazione avvenga tempestivamente in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso (Cass., Sez. 6-1, ord. 11 marzo 2019, n. 6996).
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