Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

di Fabio Pace | 26 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

La questione riguarda la tassazione dei ricavi derivanti dalla vendita di trasporti aerei finalizzati a raggiungere da parte del cliente il luogo di imbarco della crociera, venduti unitamente a quest'ultima.
L'agevolazione IRES ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, estesa all'IRAP dall'art. 12 del D.Lgs. n. 446/1997, prevista per il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, non si applica ai redditi derivanti dalla vendita dei trasporti aerei per raggiungere il luogo di imbarco della nave.
Nel regime della tonnage tax, di cui al TUIR, l'agevolazione non compete per l'attività di vendita dei voli aerei necessari per raggiungere il punto di imbarco. La diversa agevolazione ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, invece, non prevede un'analoga disciplina relativa alle attività accessorie parimenti agevolate.
Dopo la decisione del 2020, il legislatore italiano è intervenuto con il D.L. n. 144/2022, che ha introdotto l'art. 6-quinquies nel D.L. n. 457/1997, che ha integralmente recepito le indicazioni unionali, prevedendo che le agevolazioni spettino per le sole attività accessorie la cui individuazione è stata rimessa a un successivo decreto, e all’ulteriore condizione della loro rilevanza nel limite del 50% dei ricavi complessivi ammissibili.
Per il futuro, ai sensi di tale disciplina sopravvenuta, tra le attività il cui reddito è agevolabile, ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, non sono previsti quindi i trasporti aerei, anche se funzionali all'imbarco sulla nave. Alla luce del quadro normativo, anche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nella formulazione vigente ratione temporis, il reddito di tale attività non fosse agevolabile.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La tassazione dei ricavi dalla vendita di trasporti aerei per raggiungere il luogo di imbarco della crociera non è agevolata, secondo la normativa vigente.