Si assume che il decreto ingiuntivo non enunci l'incarico professionale all'avvocato né possa essere considerato insieme con il ricorso monitorio e che l’enunciazione di un diverso atto non può essere integrata dalla mera evocazione di un atto che ne costituisce solo il presupposto.
Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ex art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. registro).
La motivazione del decreto ingiuntivo è integrata per relationem per mezzo del richiamo al ricorso monitorio (Cass. sent. 20 agosto 2004, n. 16455; Cass. sent. 16 febbraio 2005, n. 3090).
Occorrono l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo (Sez. 5, sent. 8 febbraio 2023, nn. 3839-3841; Sez. 5, ord. 12 dicembre 2019, n. 32516, sent. 30 giugno 2010, n. 15585) (Cass. Sez. U. 24 maggio 2023, n. 14432).
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