Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

di Fabio Pace | 26 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

L’Agenzia asserisce violazione del termine decadenziale per la domanda di rimborso, ritenendo che questo riprenda a decorrere dallo spirare delle cause di sospensione di cui alla legislazione emergenziale.
In tema di rimborso di versamenti relativi a imposte dirette non dovute, l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la possibilità di presentare la richiesta entro 48 mesi, si applica solo se i versamenti non sono dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 11 dicembre 2019, n. 32309).
Il termine decadenziale applicabile quando l'importo originariamente dovuto è divenuto rimborsabile solo a seguito di jus superveniens è quello biennale (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23589; Cass. sent. 16 febbraio 2010, n. 3575, sent. 23 maggio 2005, n. 10838sent. 23 maggio 2005, n. 10838).
La domanda di rimborso di crediti tributari, in virtù della natura impugnatoria del processo tributario di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, deve necessariamente essere preceduta da un provvedimento amministrativo di diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto; in mancanza, non è, dunque, ammissibile la proposizione diretta della domanda giudiziale di rimborso, neppure in via riconvenzionale.
Nella legislazione emergenziale relativa al sisma Sicilia 1990, il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette degli anni 1990-1992 è stato via via prorogato, fino al 31 marzo 2008 (art. 3-quater, comma 2 (dl002007123100248ar2008ac002a), del D.L. n. 248/2007). Poi, con la norma interpretativa (Cass. ord. 28 febbraio 2020, n. 5498; Cass. ord. 7 marzo 2019, n. 6644; Cass. ord. 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass. sent. 16 settembre 2016, n. 18205) recata dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, si è stabilito che coloro che avessero versato, per i suddetti anni d'imposta, un importo maggiore del 10%, avrebbero avuto diritto al rimborso, da instarsi nel termine biennale, decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Violenza termine decadenziale per domanda rimborso imposte dirette. Norme applicabili, proroghe legislazione emergenziale, procedura giudiziale e diritto al rimborso.