Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

di Fabio Pace | 19 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

La questione riguarda l'applicazione dell'esenzione IMU alla prima casa nell'ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in Comuni diversi.
La Corte costituzionale (sent. 13 ottobre 2022, n. 209 ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quindi, è escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, così che il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass. Sez. 6-5, ord. 3 novembre 2022, n. 32339).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione dell'abitazione principale come unica unità immobiliare con residenza anagrafica, consentendo l'applicazione dell'esenzione IMU anche in casi di residenza in Comuni diversi.