Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

di Fabio Pace | 19 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

Si sostiene che, mentre il controricorso va depositato e non notificato, il ricorso incidentale, benché proposto con lo stesso atto contenente il controricorso, debba ancora oggi essere notificato.
Con l'entrata in vigore della riforma ex D.Lgs. n. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ex art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere solo depositato e non anche notificato.
Il giudizio in esame è soggetto alla nuova disciplina, che non richiede più la notifica del controricorso e dispone che il questo debba essere semplicemente depositato nel termine previsto dall'art. 370, primo comma, c.p.c.c.p.c.: l'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 149/2022, stabilisce infatti che la nuova disciplina si applica ai giudizi in Cassazione introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale tesi è in contrasto con lo spirito e le finalità della riforma del codice di procedura, oltre che intrinsecamente contraddittoria e illogica. L'art. 370 c.p.c. è stato modificato, poiché l'obbligo di notifica del controricorso e di altri atti è stato eliminato, in quanto si tratta di incombenti che non si rendono più necessari, una volta che tali atti, depositati telematicamente e, quindi, inseriti nel fascicolo informatico, sono, appunto, consultabili dalle altre parti. Una volta che è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti processuali anche in cassazione (art. 196-quater disp. att. c.p.c.), la previa notifica del controricorso ha perso la sua ragion d'essere, poiché il ricorrente, dopo essersi costituito telematicamente avanti alla Corte di cassazione, può avere immediata conoscenza del deposito e del contenuto del controricorso avversario tramite una semplice consultazione on line del fascicolo elettronico del processo. Sottoporre lo stesso atto a due differenti formalità andrebbe contro l’esigenza di semplificazione. Inoltre, l'art. 371 c.p.c. stabilisce espressamente che il ricorso incidentale avverso ricorso per integrazione si propone con atto depositato e non notificato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La riforma del codice di procedura prevede che il ricorso incidentale sia solo depositato e non notificato, semplificando la procedura.