E’ eccepita la nullità dell'avviso per carenza di sottoscrizione, con inidoneità dell'atto non sottoscritto a interrompere la prescrizione e riconducibilità della censura all'eccezione di prescrizione.
Nel giudizio tributario, l'invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione integra motivo diverso dall'eccezione di decadenza e prescrizione, in quanto fondato su elementi diversi dal mero trascorrere del tempo, che richiedono uno specifico e autonomo accertamento, sicché, ove non proposto nel ricorso introduttivo, non può essere ricondotto alle originarie eccezioni di decadenza e prescrizione né essere proposto dopo, in assenza dei presupposti che consentono la formulazione di motivi aggiunti ex art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'autonomia della nullità dell'atto impositivo per carenza di sottoscrizione rispetto alla prescrizione o decadenza deriva dal fatto che queste ultime sono collegate al mero trascorrere del tempo e possono prescindere da vizi formali e strutturali dell'atto. Nel processo, ciò si traduce nella necessità di diversi e specifici accertamenti, che vanno chiesti con la proposizione di distinti motivi del ricorso introduttivo.
E’, quindi, inammissibile la formulazione di tale eccezione non nel ricorso introduttivo e nel termine, fissato a pena di decadenza, per l'impugnazione degli atti impositivi dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma solo in una successiva memoria, in assenza dei presupposti per la formulazione di un motivo aggiunto.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui per la prima volta si è dedotta l'irrituale o carente sottoscrizione dell'atto impositivo, in applicazione del principio secondo cui nel giudizio tributario opera la regola generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata d’ufficio né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5, 23 settembre 2020, n. 19929).
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