Si deduce nullità dell'avviso IVA notificato al socio accomandante, privo di legittimazione passiva.
Il socio accomandante, ex art. 2313 c.c., è privo di legittimazione attiva e passiva IVA (Cass. 24 gennaio 2013, n. 1671; Cass. 22 maggio 2020, n. 9429; Cass. 19 maggio 2021, n. 13565), imposta per la quale, a differenza di quanto accade per le imposte dirette, non si applica l'art. 5 del TUIR, che prevede l'imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio - anche per le società in accomandita e anche al socio accomandante - a prescindere dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Resta salva l'ipotesi in cui il socio accomandante si sia ingerito nell'amministrazione e, dunque, fosse il reale gestore della società. Ciò, peraltro, non comporta la nullità dell'avviso nei confronti della società (e del socio accomandatario), ma solo nei confronti del socio accomandante.
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