Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

di Fabio Pace | 19 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 19 luglio 2024, n. 712

Si discute se alcune prestazioni sanitarie possano beneficiare dell'esenzione IVA, se comunque finalizzate alla cura della persona, indipendentemente dal fatto che lo siano in via diretta o indiretta - e dunque solo strumentali o accessorie - rispetto alla prestazione fruita dal paziente per indiscusso scopo terapeutico.
In tema dì esenzione dall'IVA delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, ai sensi dell'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, la relativa nozione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE riguardante le prestazioni mediche ex art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della VI direttiva IVA, deve essere intesa alla stregua di interventi medici diretti solo a uno scopo terapeutico, "sub specie" di diagnosi, cura e, nella misura del possibile, guarigione della persona, sebbene tale scopo non coincida di per sé con un'accezione particolarmente rigorosa; pertanto, avuto riguardo all'obiettivo sociale di ridurre il costo delle prestazioni medico-sanitarie, che l'esenzione persegue sia nell'ordinamento UE, che in quello interno, beneficiano di essa - a condizione che sia rispettato il requisito soggettivo di cui all'art. 99 del R.D. n. 1265/1934, richiamato dall'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, e alla conseguente disciplina di attuazione (decreto 17 maggio 2002 e D.M. 29 marzo 2001) - anche le operazioni strettamente connesse alle prestazioni di cui si tratta, quando non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, ma il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell'erogazione delle prestazioni stesse.
L'esenzione dell'art. 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, spetta anche se la relativa fattura sia rilasciata al paziente da società che organizzi le prestazioni sanitarie e non dal professionista abilitato di cui la stessa si avvale (e che fattura a tale soggetto giuridico la propria prestazione); l'esenzione non dipende dalla forma giuridica del soggetto che fornisce le prestazioni mediche o paramediche, dal momento che la legge non vieta l'organizzazione e l'erogazione di tali prestazioni da parte di una società mediante professionisti abilitati, avendo il beneficio fiscale una valenza oggettiva (Sez. 5, 22 ottobre 2010, n. 21703).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie dirette alla cura della persona, anche se rese in modo indiretto e accessorio. La giurisprudenza UE supporta l'interpretazione ampia di tali prestazioni.