Si deduce che avendo la CTR accertato la proprietà dell'immobile in capo alla società semplice, non potesse applicarsi l'art. 67, comma 1, lett. h-ter), che si riferisce ai beni dell'impresa ed è quindi inapplicabile alla società semplice, come riconosciuto anche da documenti di prassi.
La lett. h-ter) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, dispone che configura reddito diverso la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni d'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Tale norma non si applica agli immobili concessi in godimento ai soci di società semplice.
I destinatari sono sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori). Gli utilizzatori che rientrano nell'ambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all'impresa nella propria sfera privata (i soci di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; i familiari dell'imprenditore individuale residente in Italia); devono essere considerati destinatari anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. a quella partecipata dagli stessi soci. Sono da includere nell'ambito applicativo della disposizione, purché residenti: l'imprenditore individuale; le società di persone (s.n.c. e s.a.s.); le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.); le cooperative; le stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse le società semplici concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d'impresa. Il presupposto dell'imposizione di detti redditi è, infatti, che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice (Cass. 5 novembre 1977, n. 4709).
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