Si discute se, per potersi avvalere del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale, l'Agenzia delle entrate debba dimostrare l'avvenuto inoltro all'autorità giudiziaria della denuncia per un reato tributario.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario previsto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, presuppone solo l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione (Corte cost. sent. n. 247-2011; Cass. n. 20409-2023; Cass. n. 24576-2022; Cass. n. 12995-2022; Cass. n. 13481-2020). Ciò che solo rileva è l'astratta configurabilità di un fatto di reato, a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale, atteso il regime del cd. doppio binario fra giudizio penale e processo tributario (Cass. n. 27250-2022; Cass. n. 12493-2022; Cass. n. 18451-2021; Cass. n. 28616-2018).
Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, deve verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ora per allora (cd. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza e accertando se l'A.F. abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle norme, al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento (Cass. n. 23548-2022; Cass. n. 7463-2022; Cass. n. 4205-2019; Cass. n. 409-2018). In presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare i presupposti dell'obbligo di denuncia penale è a carico dell'A.F., dovendo questa giustificare il suo più ampio potere accertativo (Cass. n. 20368-2017).
L'insorgenza dell’obbligo di denuncia penale presuppone la configurabilità di una condotta penalmente rilevante. Pertanto, ove al contribuente si contesti di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi o di avere reso una dichiarazione fraudolenta o infedele, comportante un'evasione d'imposta per un importo non superiore alla soglia di punibilità fissata dalla legge, deve escludersi anche in astratto la configurabilità di una fattispecie criminosa, e con essa l'esistenza dell'obbligo della denuncia penale (Cass. n. 29988-2022).
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