Si sostiene che alla base della TARSU vi sono la produzione e il conferimento di rifiuti, costituendo regola generale la sottoposizione alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono o possiedono immobili nel Comune in cui il servizio è istituito e attivato, negando l'esenzione.
Gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico sono esenti dalla tassa sui rifiuti, in virtù dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 146/2021, applicabile, in base al successivo comma 2-ter, anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
L'art. 6 della convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale non è applicabile nella specie, data la natura della TARSU, che ha valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione e il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e delle agevolazioni (Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375).
L'edificio in questione non è destinato al culto e, in assenza di una specifica norma, non è sufficiente ai fini dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti la condizione soggettiva considerata nella norma del Trattato Lateranense (Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375).
Tuttavia, è sopravvenuto, nella pendenza del giudizio, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Inoltre, con sentenza passata in giudicato, la CTP ha integralmente annullato l'intimazione di pagamento, riconoscendo che la pretesa impositiva nei confronti del Pontificio Istituto Biblico concernente la TARI per annualità dal 2002 al 2014, inclusi i periodi d'imposta in contestazione, deve ritenersi definitivamente infondata e l'imposta di cui è intimato il pagamento definitivamente non dovuta per il fatto che la norma sopravvenuta paralizza qualsiasi pretesa impositiva inerente alla TARI, non coperta dal giudicato, con l'effetto che vengono a decadere ope legis tutti i titoli presupposti su cui di basava l'intimazione impugnata.
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